Coppie non sposate: regole della convivenza e gestione dei figli in caso di rottura

Negli ultimi anni la società italiana ha vissuto profondi cambiamenti nelle modalità con cui le persone organizzano la propria vita affettiva e familiare. Tra queste trasformazioni, una delle più rilevanti è rappresentata dalla crescente diffusione delle cosiddette convivenze di fatto, ossia quelle unioni nelle quali due persone scelgono di condividere stabilmente un progetto di vita comune senza ricorrere al matrimonio o all'unione civile.

Secondo i dati ISTAT più recenti, tra gli adulti tra i 25 e i 64 anni è cresciuta dal 5,4% al 14,6% la quota di quanti vivono con un partner senza essere coniugati, evidenziando come questa forma di unione rappresenti ormai una quota significativa delle famiglie italiane. Questo fenomeno ha reso necessario un intervento legislativo per garantire tutela giuridica alle coppie non sposate e ai loro figli, risposta arrivata con la Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà).

Il riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto

La convivenza di fatto è definita dall'articolo 1, comma 36, della Legge Cirinnà come un'unione stabile tra due persone maggiorenni, legate da rapporti affettivi e reciproca assistenza morale e materiale, senza vincoli di matrimonio, unione civile, parentela o affinità. Tale disposizione riconosce dignità giuridica a questa realtà sociale, inserendola tra le formazioni sociali protette dagli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana.

Per ottenere lo status di conviventi di fatto, è generalmente richiesta una coabitazione stabile e continuativa di almeno due anni, estesa a tre anni in presenza di figli comuni. Questo status può essere attestato mediante iscrizione anagrafica comune, contratti di locazione congiunti o altre prove documentali idonee a dimostrare una stabile convivenza more uxorio.

Diritti patrimoniali e contratti di convivenza

La Legge Cirinnà consente alle coppie conviventi di stipulare un contratto di convivenza (art. 1, commi 50-64, L. 76/2016). Tale accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato. Il contratto di convivenza permette di disciplinare:

  • ​La residenza comune e l'indirizzo della vita familiare
  • Le modalità di contribuzione economica alla vita comune, tenendo conto delle risorse e delle capacità lavorative o casalinghe dei conviventi
  • Il regime patrimoniale applicabile ai beni acquistati durante la convivenza
  • Le modalità di scioglimento della convivenza e i relativi effetti patrimoniali

È importante evidenziare che il contratto non può limitare la libertà personale né derogare ai diritti riconosciuti ai figli della coppia. Inoltre, in caso di separazione, il convivente economicamente più debole può richiedere al giudice il riconoscimento del diritto agli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.

A titolo esemplificativo, se due conviventi acquistano un immobile, senza contratto di convivenza si applicheranno le regole ordinarie della comproprietà, mentre con un contratto specifico possono essere preventivamente disciplinate le modalità di divisione o attribuzione del bene.

Diritti e doveri specifici dei conviventi di fatto

La Legge Cirinnà ha delineato un quadro specifico di diritti e doveri per i conviventi di fatto, che si differenzia significativamente dal regime matrimoniale. Sul piano dei diritti, i conviventi possono beneficiare di:

  • Assistenza sanitaria e accesso alle informazioni sul partner in caso di ricovero ospedaliero o malattia
  • Diritto di visita e assistenza carceraria in caso di detenzione del convivente
  • Subentro nel contratto di locazione in caso di morte del convivente intestatario, purché la convivenza sia documentata
  • Partecipazione alle decisioni relative alla salute del partner in caso di incapacità di intendere e di volere

Per quanto riguarda i doveri, i conviventi sono tenuti alla reciproca assistenza morale e materiale secondo le proprie capacità economiche e professionali, analogamente ai coniugi. Tuttavia, non sussiste l'obbligo di fedeltà previsto per il matrimonio dall'articolo 143 del Codice Civile, né si applica automaticamente la comunione dei beni.

In ambito fiscale, i conviventi non possono presentare dichiarazione congiunta né beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, salvo per i figli comuni. È importante sottolineare che, diversamente dal matrimonio, la convivenza non genera vincoli patrimoniali automatici: ciascun convivente mantiene la piena proprietà dei beni acquistati durante la relazione, salvo diversa pattuizione nel contratto di convivenza.

Tutela giuridica dei figli delle coppie di fatto

La riforma del diritto di famiglia del 2013 (D.Lgs. 154/2013) ha sancito il principio che "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico", eliminando definitivamente la distinzione tra figli legittimi e naturali. Di conseguenza, i figli nati da coppie conviventi godono degli stessi diritti dei figli di coppie sposate, inclusi diritti successori e alimentari.

I dati statistici confermano l'importanza crescente di questa tutela: nel 2023 il 42,4% delle nascite è avvenuto fuori dal matrimonio, in costante crescita rispetto al 2% registrato nel 1970, evidenziando come il matrimonio sia percepito sempre meno come condizione necessaria per la genitorialità.

La responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori che hanno riconosciuto il figlio. In caso di separazione, la responsabilità genitoriale è normalmente esercitata dal genitore convivente, salvo diversa disposizione del giudice a tutela del minore. In ogni caso, entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento, educazione e assistenza morale dei figli, in proporzione alle proprie capacità economiche.

Diritti in caso di morte del convivente e successione ereditaria

La Legge Cirinnà ha introdotto alcune forme di tutela per il convivente superstite, seppur non equiparabili completamente a quelle riconosciute al coniuge. In particolare, il convivente superstite ha diritto di abitazione nella casa comune per un periodo di due anni, o comunque per un tempo pari alla durata della convivenza fino a un massimo di cinque anni, purché non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su altra abitazione.

In tema di successione ereditaria, il convivente non rientra tra gli eredi legittimi e non ha diritto alla quota di legittima. Può, tuttavia, beneficiare di disposizioni testamentarie specifiche. È stato inoltre riconosciuto il diritto del convivente superstite a ricevere un assegno vitalizio dall'INAIL in caso di morte del partner per infortunio sul lavoro, purché dimostri lo stato di stabile convivenza e bisogno economico.

La legge prevede che il convivente superstite, in stato di bisogno, possa richiedere alimenti dall'eredità del partner defunto nei limiti della porzione disponibile e compatibilmente con i diritti degli eredi legittimi.

A titolo esemplificativo, se un convivente lascia un patrimonio di 100.000 euro e ha un figlio (erede legittimo con diritto a 50.000 euro di legittima), il convivente superstite potrà beneficiare di disposizioni testamentarie fino a 50.000 euro (porzione disponibile), ma non avrà diritti successori automatici come invece spetterebbe al coniuge.

Interruzione della convivenza con figli minori: affido e mantenimento

La cessazione della convivenza non incide sulla responsabilità genitoriale, che continua ad essere esercitata da entrambi i genitori, anche se non coniugati. In presenza di un figlio minore, è necessario regolare gli aspetti relativi all’affidamento, al collocamento e all’eventuale contributo economico per il suo mantenimento.

Quando i genitori raggiungono un accordo, possono presentare un ricorso congiunto al Tribunale ordinario, affinché il giudice valuti e omologhi le condizioni concordate. L’omologazione è subordinata alla verifica della loro conformità all’interesse del minore, principio cardine in materia di diritto di famiglia.

In assenza di accordo, uno dei genitori potrà promuovere un ricorso giudiziale per la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento del figlio. Il giudice, tenuto conto delle esigenze del minore e della situazione familiare complessiva, potrà disporre:

  • ​l’affidamento condiviso o, nei casi più delicati, l’affidamento esclusivo a uno dei genitori;
  • il collocamento del figlio e, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, il diritto di visita dell’altro;
  • l’entità del contributo economico per il mantenimento, da determinarsi in proporzione alle capacità economiche di ciascun genitore;
  • la ripartizione delle spese straordinarie.

In entrambi i casi, i genitori restano tenuti a cooperare nell’interesse del figlio, assicurandogli continuità affettiva, stabilità e un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali.

È sempre raccomandabile, ove possibile, ricercare un dialogo costruttivo tra i genitori, nel superiore interesse della prole. Il ricorso alla via giudiziale dovrebbe rappresentare una soluzione di ultima istanza, poiché comporta spesso un aggravio emotivo per il minore, senza offrire reali vantaggi per nessuno dei due genitori.

Questa possibilità, tuttavia, presuppone che entrambi i genitori siano in grado di gestire il conflitto in modo responsabile, e non condizionati da rabbia, rancori o — nei casi più gravi — da dipendenze, violenze o disfunzioni che hanno spesso determinato la fine della convivenza.

Fondamentale, in questo percorso, è il ruolo dell’avvocato, che non deve limitarsi a fornire risposte tecniche, ma deve essere in grado di ascoltare, comprendere le dinamiche relazionali sottostanti, distinguere tra una conflittualità emotiva superabile e situazioni realmente patologiche, e orientare il proprio assistito verso la soluzione più efficace e rispettosa dei bisogni del minore — sia essa consensuale o, se inevitabile, giudiziale.

Considerazioni conclusive

In conclusione, la convivenza di fatto ha ottenuto, negli ultimi anni, un riconoscimento giuridico significativo, seppur con importanti specificazioni. La disciplina introdotta dalla Legge Cirinnà ha rappresentato un notevole passo avanti, conferendo valore legale alla convivenza attraverso il riconoscimento di specifici diritti e doveri.

Tuttavia, tale valore legale non è equiparabile a quello del matrimonio: la convivenza genera tutele limitate in ambito patrimoniale, successorio e previdenziale, richiedendo spesso l'adozione di strumenti contrattuali specifici per una protezione completa. I figli delle coppie di fatto godono invece di piena tutela giuridica, equiparata in tutto e per tutto a quella dei figli nati nel matrimonio.

È pertanto consigliabile che le coppie conviventi valutino attentamente la possibilità di stipulare un contratto di convivenza e redigere disposizioni testamentarie, al fine di garantire una tutela più completa e puntuale degli interessi reciproci e della famiglia, colmando le lacune normative ancora esistenti rispetto al regime matrimoniale.

Riferimenti normativi:

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76 ("Legge Cirinnà")
  • D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
  • Codice Civile, artt. 315, 316, 155

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