Finanziamento auto e usura: quando la polizza assicurativa può far superare il tasso soglia

Finanziamento auto e usura: quando la polizza assicurativa può far superare il tasso soglia

Acquistare un'automobile mediante finanziamento è oggi una pratica estremamente diffusa. Nella maggior parte dei casi il cliente, oltre al contratto di credito, si trova a sottoscrivere una serie di ulteriori documenti relativi a polizze assicurative, garanzie accessorie e servizi collegati all'acquisto del veicolo.

Può trattarsi di coperture furto e incendio, polizze kasko, garanzie GAP oppure assicurazioni destinate a intervenire in caso di perdita del lavoro, invalidità o altri eventi che potrebbero compromettere il pagamento delle rate.

Molti consumatori considerano tali coperture come un costo separato rispetto al finanziamento vero e proprio.

In realtà, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, recentemente ribadito anche dall'ordinanza n. 17577 del 3 giugno 2026, il costo di queste polizze deve essere incluso nel calcolo del costo complessivo del credito quando risulti funzionalmente collegato al finanziamento

Proprio su questo tema si è recentemente pronunciato il Tribunale di Torino con la sentenza n. 1374 del 20 marzo 2025, che ha dichiarato usurario un finanziamento collegato all'acquisto di un'autovettura dopo aver incluso nel calcolo del TEG il costo di una polizza assicurativa sottoscritta contestualmente al contratto di credito.

Prima di esaminare la decisione del Tribunale di Torino, è tuttavia opportuno comprendere come viene accertata l'usura nei contratti di finanziamento e perché il costo delle polizze assicurative può assumere un ruolo determinante in tale valutazione.

Il costo effettivo del credito e il calcolo dell'usura

Quando si parla di usura bancaria, molti consumatori ritengono che sia sufficiente confrontare il tasso di interesse indicato nel contratto con il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In realtà la questione è più complessa.

Il TAN (Tasso Annuo Nominale) rappresenta infatti soltanto il costo "puro" degli interessi applicati al finanziamento. Anche il TAEG, pur essendo un indicatore più completo, non sempre consente di comprendere immediatamente quali costi siano stati effettivamente considerati dall'intermediario nel calcolo del credito.

La normativa antiusura impone invece di valutare il costo complessivo dell'operazione, prendendo in considerazione tutti gli oneri che risultano collegati all'erogazione del finanziamento. Non rilevano quindi soltanto gli interessi corrispettivi, ma anche commissioni, spese e ogni altro costo che il consumatore è tenuto a sostenere per ottenere il credito.

Proprio in questo contesto assumono particolare importanza le polizze assicurative che vengono proposte contestualmente al finanziamento e per le quali il relativo premio viene addirittura finanziato insieme al prezzo dell'automobile, entrando così a far parte delle rate mensili.

È proprio questo il punto centrale sul quale si è sviluppato il più recente orientamento giurisprudenziale.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, non è decisivo stabilire se una polizza sia formalmente qualificata come obbligatoria o facoltativa. Ciò che conta è verificare se essa sia concretamente collegata all'operazione di credito.

In altre parole, una polizza apparentemente facoltativa può comunque incidere sul calcolo dell'usura quando risulti strettamente connessa al finanziamento, ad esempio perché viene sottoscritta nello stesso momento, perché il relativo premio viene anticipato dalla finanziaria oppure perché la copertura è destinata a tutelare direttamente gli interessi del creditore.

Quando tale collegamento sussiste, il costo della polizza deve essere considerato nel calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) e può contribuire ad aumentare il costo complessivo del finanziamento fino a determinare, nei casi più gravi, il superamento del tasso soglia previsto dalla legge.

È proprio su questi principi che si fonda la recente sentenza del Tribunale di Torino, che offre un esempio particolarmente significativo di come una polizza assicurativa possa incidere in modo determinante sulla valutazione dell'usurarietà di un finanziamento destinato all'acquisto di un'autovettura.

Quando l'assicurazione deve essere considerata nel calcolo dell'usura?

Non tutte le polizze assicurative sottoscritte in occasione di un finanziamento devono necessariamente essere incluse nel calcolo del costo del credito. La giurisprudenza, tuttavia, ha progressivamente individuato una serie di elementi che consentono di accertare quando una copertura assicurativa sia effettivamente collegata all'operazione di finanziamento e debba quindi essere considerata ai fini della verifica dell'usura.

Uno degli indici più rilevanti è rappresentato dalla contestualità tra la stipula del finanziamento e quella della polizza. Quando i due contratti vengono sottoscritti nello stesso momento, la Corte di Cassazione ritiene che tale circostanza costituisca un forte elemento presuntivo dell'esistenza di un collegamento negoziale tra le due operazioni. In altre parole, il fatto che il consumatore firmi contestualmente il contratto di credito e la copertura assicurativa rappresenta già un significativo indizio del fatto che quest'ultima sia funzionalmente collegata all'ottenimento del finanziamento.

Ulteriore elemento valorizzato dai giudici è la circostanza che il premio assicurativo venga finanziato insieme al prezzo del bene acquistato. Si tratta di una situazione estremamente frequente nei finanziamenti auto, dove il costo della polizza non viene corrisposto immediatamente dal cliente, ma viene incorporato nell'importo finanziato e restituito attraverso le rate mensili. In questi casi il premio assicurativo finisce per incidere direttamente sul costo complessivo del credito.

Particolarmente significativa è inoltre la coincidenza tra la durata della polizza e quella del finanziamento. Quando la copertura assicurativa resta operativa per tutto il periodo di rimborso del prestito, tale circostanza può evidenziare che la funzione principale della polizza non è soltanto quella di offrire una tutela al cliente, ma anche quella di garantire la regolare restituzione delle somme erogate dall'intermediario.

La giurisprudenza attribuisce poi rilievo alla funzione concretamente svolta dalla copertura assicurativa. Quando la polizza è destinata a tutelare direttamente il creditore o a garantire il rimborso del finanziamento in caso di eventi che colpiscano il debitore, il collegamento con l'operazione di credito appare particolarmente evidente. È il caso, ad esempio, delle coperture che intervengono in caso di decesso, invalidità, perdita del lavoro o distruzione del veicolo finanziato, evitando che la finanziaria rimanga esposta al rischio di mancato pagamento.

Infine, un indice spesso decisivo è la percezione di una provvigione da parte dell'intermediario per il collocamento della polizza. Se la finanziaria che eroga il credito ottiene un guadagno diretto dalla vendita della polizza, il suo interesse economico all'operazione complessiva diventa palese, rafforzando l'idea di un collegamento funzionale.

Proprio per questo motivo la Corte di Cassazione ha chiarito che non assume un'importanza decisiva la qualificazione formale della polizza come "facoltativa". Anche una copertura presentata come opzionale può infatti essere considerata nel calcolo del TEG quando, alla luce delle circostanze concrete, emerga il suo effettivo collegamento con il finanziamento.

Si tratta di principi che possono riguardare un numero molto elevato di contratti. Chiunque abbia acquistato un'automobile a rate potrebbe riconoscere nel proprio finanziamento alcune delle caratteristiche appena descritte: sottoscrizione contestuale di finanziamento e assicurazione, premio incluso nell'importo finanziato, durata coincidente e copertura finalizzata a garantire il rimborso del credito.

Se avete acquistato un'automobile negli ultimi anni tramite finanziamento, è molto probabile che vi sia stata proposta una polizza assicurativa contestualmente al contratto di credito. Proprio da una situazione di questo tipo nasce la controversia esaminata dal Tribunale di Torino.

Il caso deciso dal Tribunale di Torino

Un esempio particolarmente interessante di applicazione concreta di questi principi è rappresentato dalla sentenza n. 1374 del 20 marzo 2025 del Tribunale di Torino.

La vicenda riguardava un finanziamento collegato all'acquisto di un'autovettura, accompagnato dalla sottoscrizione della polizza assicurativa denominata "Valore Sereno Plus". Come accade frequentemente nella pratica, il contratto di finanziamento e la polizza erano stati stipulati nello stesso giorno e il relativo premio assicurativo era stato inserito nell'operazione economica complessiva.

Nel corso del giudizio è emerso che il premio della polizza era stato anticipato dal finanziatore e che una parte significativa dell'importo versato dal cliente costituiva una provvigione riconosciuta all'intermediario per il collocamento della copertura assicurativa. Si trattava, quindi, di elementi che evidenziavano uno stretto collegamento tra il finanziamento e la polizza.

La finanziaria sosteneva che il costo della copertura assicurativa non dovesse essere considerato ai fini della verifica dell'usura. Il Tribunale ha però respinto tale impostazione, ritenendo che il premio assicurativo fosse direttamente collegato all'operazione di credito e dovesse pertanto essere incluso nel calcolo del TEG.

L'effetto è stato determinante. Una volta considerato anche il costo della polizza, il Tasso Effettivo Globale del finanziamento è risultato pari al 18,66%, a fronte di un tasso soglia vigente nel trimestre di riferimento pari al 15,3375%.

Il superamento della soglia ha portato il Tribunale a qualificare il finanziamento come usurario. La conseguenza prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. è particolarmente incisiva: se sono convenuti interessi usurari, non sono dovuti interessi.

Nel caso concreto, il Tribunale ha condannato la finanziaria alla restituzione di oltre 15.000 euro, comprensivi degli interessi corrisposti, delle spese di istruttoria, dei premi assicurativi e degli ulteriori oneri che avevano contribuito a determinare il superamento della soglia.

Tale pronuncia non sembra peraltro destinata a rimanere isolata.

In una diversa controversia avente ad oggetto un finanziamento auto assistito dalla medesima polizza "Valore Sereno Plus", la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 608 del 23 marzo 2026, ha affermato principi sostanzialmente analoghi, ritenendo che il costo della copertura assicurativa dovesse essere incluso nel calcolo del TEG in presenza di un collegamento con l'operazione di credito.

Va tuttavia precisato, per completezza, che la verifica deve sempre essere condotta caso per caso. Non ogni polizza stipulata in occasione di un finanziamento deve automaticamente essere inclusa nel TEG. Alcune pronunce hanno infati escluso l'esistenza del collegamento negoziale in presenza di circostanze particolari, ad esempio quando la copertura assicurativa risultava effettivamente autonoma rispetto al finanziamento e il cliente era libero di rinunciarvi senza alcuna conseguenza sulle condizioni del credito.

Le istruzioni della Banca d'Italia non vincolano il giudice

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza del Tribunale di Torino riguarda il rapporto tra la normativa antiusura e le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM.

La finanziaria convenuta aveva infatti sostenuto che la polizza assicurativa non dovesse essere considerata ai fini della verifica dell'usura, richiamando le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della stipula del contratto. Tali istruzioni prevedevano infatti che alcune tipologie di coperture assicurative non venissero incluse nel calcolo del TEG.

Il Tribunale ha tuttavia respinto tale argomentazione, richiamando i principi già affermati dalla Corte di Cassazione e ribadendo che il giudice, nell'applicazione della legge, non è vincolato dal contenuto della normativa secondaria.

Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, infatti, il punto di riferimento resta l'articolo 644 del codice penale, il quale impone di considerare tutti i costi collegati all'erogazione del credito. Ne consegue che una voce di costo non può essere esclusa dal giudizio di usura per il solo fatto che le istruzioni amministrative non la contemplino o ne prevedano l'esclusione.

Proprio sulla base di tale principio il Tribunale di Torino ha ritenuto che il costo della polizza dovesse essere comunque incluso nel calcolo del TEG, poiché concretamente collegato al finanziamento.

Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante sotto il profilo pratico. Molte contestazioni in materia di usura vengono infatti respinte dagli intermediari finanziari richiamando le Istruzioni della Banca d'Italia e sostenendo che determinati costi non possano essere presi in considerazione. La giurisprudenza più recente, invece, sembra orientata a privilegiare la sostanza economica dell'operazione rispetto alle classificazioni formali contenute nelle disposizioni amministrative.

I principi applicati dal Tribunale di Torino hanno trovato ulteriore conferma nella recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 17577 del 3 giugno 2026,laddove la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della verifica dell'usura, devono essere considerate anche le spese di assicurazione sostenute dal cliente per ottenere il credito quando risultino collegate all'operazione finanziaria, precisando altresì che tale collegamento può essere desunto anche da elementi presuntivi.

La Corte ha inoltre confermato che l'eventuale esclusione dei costi assicurativi dalle Istruzioni della Banca d'Italia non impedisce al giudice di considerarli nel calcolo del costo complessivo del credito quando ciò sia richiesto dalla normativa antiusura. La giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Napoli, sent. n. 2372/2026) ha anche chiarito che il consumatore non ha l'onere di effettuare complesse ricostruzioni statistiche del “costo medio” delle polizze, essendo sufficiente dimostrare che il TEG del proprio contratto, una volta inclusi i costi collegati, superi il tasso soglia ufficiale.

Detto in altri termini, ciò che conta non è il nome attribuito al costo o la sua collocazione all'interno della modulistica bancaria, ma il fatto che quel costo sia stato effettivamente sostenuto dal cliente per ottenere il finanziamento.

Come capire se il proprio finanziamento merita una verifica

La sentenza del Tribunale di Torino dimostra come anche costi apparentemente secondari possano incidere in modo significativo sul costo complessivo del credito e, in alcuni casi, determinare il superamento del tasso soglia previsto dalla legge.

Chi ha acquistato un'automobile tramite finanziamento e ha sottoscritto contestualmente una o più polizze assicurative potrebbe quindi trovarsi in una situazione analoga a quella esaminata dal giudice torinese. Ciò vale in particolare quando il premio assicurativo è stato finanziato insieme al prezzo del veicolo oppure quando la copertura è stata proposta come parte integrante dell'operazione. Naturalmente non tutti i finanziamenti accompagnati da una polizza assicurativa sono automaticamente usurari.

È necessario analizzare la documentazione contrattuale e verificare concretamente se sussista un collegamento tra il finanziamento e la copertura assicurativa, nonché l'incidenza di tale costo sul TEG complessivo dell'operazione.

La verifica richiede normalmente l'esame del contratto di finanziamento, delle polizze sottoscritte, del documento SECCI, del piano di ammortamento e della restante documentazione relativa all'operazione, al fine di ricostruire il costo effettivo del credito e accertare l'eventuale superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula.

Proprio per questo motivo, come suggeriamo sempre, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa giudiziale, è generalmente opportuno procedere a una verifica tecnica preventiva della documentazione bancaria, così da valutare in modo consapevole la fondatezza di eventuali contestazioni e le concrete possibilità di recuperare le somme indebitamente corrisposte.

In particolare, meritano spesso un approfondimento i finanziamenti auto nei quali il premio della polizza è stato inserito nell'importo finanziato, diluito nelle rate mensili e sottoscritto contestualmente al contratto di credito. Sono infatti proprio queste le situazioni che più frequentemente hanno dato origine al contenzioso esaminato dalla giurisprudenza degli ultimi anni e che meritano, prima di essere archiviate come normali operazioni di finanziamento, una verifica attenta della documentazione contrattuale.

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