Hai perso il Superbonus? Quando puoi chiedere un risarcimento

Introduzione

Il Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), ha rappresentato una delle agevolazioni fiscali più rilevanti degli ultimi decenni. Consentiva ai proprietari di immobili di eseguire interventi di efficientamento energetico o riduzione del rischio sismico beneficiando di una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute.

Tra gli interventi ammessi rientravano, ad esempio: l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (il cosiddetto cappotto termico), la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di calore, gli interventi antisismici, l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Erano inoltre ammessi, ma solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento “trainante”, anche alcuni lavori “trainati”, come la sostituzione degli infissi, l’installazione di schermature solari o la domotica per la gestione intelligente degli impianti.

Secondo i dati ENEA, al 31 dicembre 2023 erano stati avviati oltre 430.000 interventi, per un ammontare superiore ai 90 miliardi di euro. Tuttavia, non tutte le operazioni hanno avuto esito positivo: ritardi, inadempimenti, errori tecnici o gestionali hanno comportato, in molti casi, la perdita definitiva del diritto all’agevolazione.

Questa circostanza ha sollevato un interrogativo fondamentale: è possibile ottenere un risarcimento per la perdita del Superbonus? La risposta, come mostra l’evoluzione giurisprudenziale più recente, è affermativa, purché sussistano determinati presupposti.

​La responsabilità da inadempimento contrattuale

Con sentenza del 25 ottobre 2023, il Tribunale di Pordenone ha condannato un’impresa appaltatrice per inadempimento contrattuale a favore di due committenti che avevano affidato lavori di ristrutturazione volti a ottenere il Superbonus.

Nel caso specifico, era stato sottoscritto un contratto "chiavi in mano", con obbligo per l’impresa di curare progettazione, direzione lavori, asseverazioni tecniche e realizzazione delle opere, nel rispetto delle scadenze previste per usufruire dell’incentivo al 110%. L’impresa, tuttavia, non ha mai avviato i lavori né predisposto la documentazione tecnica, restituendo soltanto un acconto. I committenti hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita del beneficio fiscale.

Il Tribunale ha accolto la domanda e riconosciuto un danno pari a 55.829 euro, calcolato come differenza tra la detrazione teoricamente spettante con il Superbonus (103.829 euro) e quella concretamente ancora disponibile (48.000 euro, tramite il bonus ristrutturazioni). La sentenza ha qualificato il rapporto come contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1655 c.c., e ha posto l’accento sulla totale inoperosità dell’impresa, ritenuta decisiva ai fini del risarcimento.

​Perdita di chance e responsabilità professionale: un danno autonomo e risarcibile

Il caso sopracitato si fonda sul concetto di perdita di chance, riconosciuto come categoria autonoma di danno patrimoniale. In termini giuridici, si configura una perdita di chance ogniqualvolta un soggetto viene privato, per causa imputabile a terzi, della concreta possibilità di ottenere un risultato vantaggioso (in questo caso, la detrazione al 110%).

È importante precisare che la chance deve essere seria, concreta e dimostrabile, non meramente ipotetica. Il danno da perdita di chance si distingue dal danno evento: non richiede la prova dell’ottenimento certo del beneficio, ma della probabilità significativa di conseguirlo.

In questo ambito, la giurisprudenza ha esteso la responsabilità anche a figure professionali. Con la sentenza del Tribunale di Monza n. 21/2025, è stato affermato che può essere ritenuto responsabile anche un amministratore condominiale che, con la propria inerzia o disorganizzazione, impedisca l’avvio delle opere nei tempi utili per accedere all’agevolazione.

In altre situazioni, la responsabilità può ricadere su progettisti, direttori lavori o tecnici asseveratori, qualora la loro condotta negligente abbia compromesso l’esito dell’intervento edilizio.

​Un caso concreto e l’orientamento attuale dei Tribunali

Anche la nostra esperienza professionale conferma la crescente rilevanza di questo tipo di contenziosi. In un caso seguito dal nostro Studio, dinanzi al Tribunale di Milano, un nostro cliente (committente) ha agito per il risarcimento del danno derivante dalla perdita del Superbonus 110%, a seguito dell’inerzia di un general contractor e di un’impresa appaltatrice che, nonostante il deposito della CILAS e la completa predisposizione della documentazione tecnica necessaria, non hanno mai avviato i lavori.

La vicenda si inserisce in una fase particolarmente critica della disciplina sul Superbonus, caratterizzata — proprio in quel periodo — da forti restrizioni nell’accesso ai meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura, con conseguente blocco di numerosi cantieri e difficoltà operative per molte imprese. Tuttavia, nonostante tali difficoltà fossero note, le controparti hanno continuato a rassicurare il committente circa l’imminente avvio delle opere, determinando in tal modo un affidamento qualificato che è stato poi completamente frustrato.

Particolarità rilevante del caso è che non era stato sottoscritto un contratto scritto di appalto. Sul punto, si segnala che la giurisprudenza e la dottrina riconoscono come il contratto di appalto non richieda, ai fini della sua validità, una forma scritta ad substantiam: il consenso può perfezionarsi anche tramite atti concludenti. Nel caso in esame, la presentazione della CILAS, la predisposizione del computo metrico, lo scambio di bozze contrattuali dettagliate e le numerose comunicazioni intercorse tra le parti hanno documentato un chiaro e giustificato affidamento contrattuale sorto in capo al committente, giustificando le domande anche in assenza di un contratto scritto.

Nel corso del giudizio, ancora in fase istruttoria al momento di redazione del presente articolo, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), volta a quantificare il danno subito e a verificare, tra l’altro, il valore delle opere non eseguite, l’incremento di valore potenzialmente derivante dagli interventi e i benefici fiscali che il committente avrebbe potuto conseguire, al netto di quelli ancora disponibili (bonus inferiori, al 65% e 50%).

Quanto all’orientamento giurisprudenziale sul quantum risarcibile, va evidenziato che i Tribunali di merito, nelle prime decisioni già disponibili, si sono attestati su criteri tra loro non uniformi:

  • il Tribunale di Pordenone, già richiamato in precedenza, ha risarcito il danno sulla base della differenza tra il beneficio fiscale teorico al 110% e quello residuo ancora fruibile tramite il bonus ristrutturazioni — un’impostazione che appare, peraltro, particolarmente logica e coerente;
  • il Tribunale di Torino ha applicato il criterio del "danno netto", ossia la differenza tra il valore dei lavori previsti e i vantaggi fiscali effettivamente maturati in via alternativa;
  • il Tribunale di Roma ha optato per un criterio equitativo, riconoscendo un risarcimento pari al 70% del beneficio fiscale teorico, in considerazione delle specifiche circostanze del caso.

È importante sottolineare che si tratta ancora di una materia giovane e in piena evoluzione: le decisioni sinora intervenute sono principalmente di primo grado. Manca ancora un orientamento consolidato da parte delle Corti d’Appello e della Corte di Cassazione, che sarà chiamata nei prossimi anni a fissare principi più stabili e uniformi in tema di danno da perdita del Superbonus. Per il momento, i Tribunali sembrano muoversi in una direzione tendenzialmente favorevole ai committenti danneggiati, purché sia possibile fornire un quadro probatorio completo e coerente.

Alla luce di questo quadro giurisprudenziale, ancora in via di consolidamento, è fondamentale comprendere quali siano i presupposti richiesti e il percorso corretto da seguire per tutelare efficacemente i propri diritti e ottenere un risarcimento per la perdita del Superbonus.

Come ottenere il risarcimento: i requisiti e la procedura

Per ottenere un risarcimento per la perdita del Superbonus, è fondamentale predisporre una domanda ben strutturata sul piano giuridico e probatorio. L’azione risarcitoria può fondarsi:

  • su una responsabilità contrattuale (ex art.1218 c.c.), nei confronti dell’impresa o del professionista incaricato, qualora esista un vincolo negoziale, anche perfezionato per fatti concludenti;
  • in subordine, su una responsabilità precontrattuale (ex art. 1337 c.c.), nei casi in cui, pur non essendo stato concluso un contratto vincolante, la controparte abbia condotto trattative in malafede, ingenerando nel committente un affidamento qualificato poi frustrato;
  • oppure su una responsabilità extracontrattuale (ex art.2043 c.c.), laddove non sia configurabile né un rapporto contrattuale né precontrattuale diretto, ma vi siano comunque condotte colpose o pregiudizievoli.

Ed è bene precisare che tali domande possono concorrere fra loro.

In ogni scenario, il committente danneggiato sarà tenuto a dimostrare:

  • ​l’esistenza di un obbligo giuridico, di un affidamento qualificato o di un comportamento illecito;
  • il comportamento inadempiente, colposo o contrario ai doveri di buona fede della controparte (es. ritardi ingiustificati, omissioni, false rassicurazioni, inerzia operativa);
  • il danno patrimoniale, rappresentato dalla perdita della possibilità di usufruire del Superbonus (danno da perdita di chance);
  • il nesso causale tra la condotta della controparte e la perdita del vantaggio fiscale.

La procedura pratica per tutelare i propri diritti si articola normalmente in tre fasi:

  1. Diffida stragiudiziale: il committente invia una comunicazione formale alla controparte, contestando i fatti e richiedendo il risarcimento. È fondamentale allegare tutta la documentazione utile: bozze contrattuali, CILAS, computi metrici, corrispondenza e-mail, scambi WhatsApp, prove delle rassicurazioni fornite, eventuali esborsi già sostenuti.
  2. Eventuale tentativo di mediazione: in presenza di determinati soggetti o rapporti (ad esempio, relazioni condominiali o con professionisti), può essere necessario o opportuno attivare una procedura di mediazione civile (D.lgs. 28/2010), come fase preliminare al giudizio, oppure una negoziazione assistita.
  3. Azione giudiziaria: in mancanza di soluzione stragiudiziale, si può agire in sede giudiziale con un ricorso al Tribunale competente, articolando con precisione: la ricostruzione cronologica dei fatti, la qualificazione giuridica della responsabilità, la quantificazione motivata del danno.

Il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni in caso di responsabilità contrattuale e in cinque anni in caso di responsabilità extracontrattuale. È comunque consigliabile agire con tempestività, per evitare il deteriorarsi delle prove documentali o testimoniali e per scongiurare il rischio di insolvenza della controparte.

​Conclusioni

La perdita del Superbonus 110% può costituire, a determinate condizioni, un danno patrimoniale risarcibile. La giurisprudenza sta consolidando un orientamento favorevole ai committenti danneggiati, purché siano in grado di dimostrare l’inadempimento e la concreta possibilità perduta.

L’azione risarcitoria non è automatica, ma passa attraverso un’attenta valutazione contrattuale, tecnica e probatoria. È dunque fondamentale attivarsi con tempestività e con il supporto legale e peritale adeguato, per tutelare un diritto che – se ben fondato – può trovare pieno riconoscimento in sede giudiziale.

Se ti trovi in una situazione simile o desideri chiarire se ci sono i presupposti per un risarcimento, puoi contattare lo Studio per una valutazione preliminare.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali:

  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 119
  • L. 17 luglio 2020, n. 77
  • D.M. 6 agosto 2020
  • Codice Civile, artt. 1218, 2043, 1337, 1655
  • D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Giurisprudenza in merito:

  • Trib. Roma, sent. n. 21607/2024
  • Trib. Monza, sent. n. 21/2025
  • Trib. Torino, sent. n. 2908/2023
  • Trib. Pordenone, sent. n. 655/2023
  • Trib. Pordenone, sent. n. 25/2023

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