Professionisti e colpa: quando scatta la responsabilità civile

L'esercizio di un'attività professionale comporta un elevato grado di responsabilità nei confronti dei clienti e dei terzi. Il professionista, sia esso avvocato, medico, ingegnere, commercialista o appartenente a qualsiasi altra categoria professionale, è chiamato a rispondere civilmente delle conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento delle proprie obbligazioni. Comprendere i presupposti e i limiti di tale responsabilità risulta essenziale per operare con consapevolezza nel rispetto delle norme vigenti.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale​

La responsabilità civile del professionista trova il proprio fondamento nel sistema civilistico italiano, configurandosi prevalentemente come responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile. Tale responsabilità sorge dall'inadempimento di obbligazioni assunte in forza di un contratto d'opera intellettuale, ma può assumere natura extracontrattuale quando il professionista arrechi danno a soggetti estranei al rapporto contrattuale, secondo la disciplina dell'articolo 2043 c.c. Un esempio tipico è il caso dell’ingegnere che, a causa di un errore progettuale nella costruzione di un edificio, provochi danni all’immobile confinante: i vicini, non avendo alcun rapporto contrattuale con il professionista, possono agire esclusivamente in via extracontrattuale.


La distinzione tra le due forme di responsabilità non è meramente teorica, ma produce rilevanti conseguenze pratiche. La responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni ai sensi dell'articolo 2946 c.c., mentre la responsabilità extracontrattuale è soggetta al termine di prescrizione più breve di cinque anni ex articolo 2947 c.c. Inoltre, il diverso regime probatorio incide significativamente sull'esito delle controversie: nella responsabilità contrattuale, il creditore-cliente deve provare l'esistenza del contratto e allegare l'inadempimento, mentre il professionista deve dimostrare l'esatto adempimento o che l'inadempimento è derivato da causa non imputabile; nella responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve provare il fatto illecito, la colpa, il danno e il nesso causale.


L'articolo 1176 del Codice Civile costituisce la norma cardine in materia di diligenza professionale. Il secondo comma della disposizione specifica che, quando la prestazione ha per oggetto l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Tale previsione introduce il concetto di diligenza qualificata, che si traduce nell'obbligo per il professionista di conformare la propria condotta agli standard tecnici, all'aggiornamento scientifico e alle regole deontologiche proprie della categoria professionale di appartenenza. Si pensi, ad esempio, al commercialista che ometta di trasmettere una dichiarazione fiscale: il giudizio sulla sua condotta non riguarda un generico parametro di diligenza, ma deve misurarsi con ciò che è normalmente atteso da un professionista mediamente qualificato nel settore tributario.


La limitazione di responsabilità per prestazioni di particolare complessità

Una peculiarità del regime della responsabilità professionale è rappresentata dall'articolo 2236 del Codice Civile, che introduce una significativa attenuazione del regime ordinario. La norma stabilisce che "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave".


Questa disposizione risponde all'esigenza di contemperare due opposte necessità: da un lato, non mortificare l'iniziativa del professionista con il timore di ingiuste conseguenze in caso di insuccesso; dall'altro, garantire la tutela del cliente contro condotte gravemente colpose o dolose. La ratio della norma è quella di assicurare al professionista quella libertà di iniziativa e margine di valutazione che caratterizzano le professioni intellettuali, specialmente quando debba affrontare questioni di particolare complessità tecnica.


È fondamentale sottolineare che l'articolo 2236 c.c. costituisce una norma di carattere eccezionale, la cui applicazione è limitata alle sole ipotesi in cui la prestazione implichi effettivamente la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. La giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito applicativo di tale disposizione, chiarendo che la limitazione di responsabilità attiene esclusivamente ai profili di imperizia (ossia mancanza di capacità tecniche), mentre restano ferme le ordinarie regole di responsabilità per negligenza e imprudenza, a prescindere dalla complessità della prestazione. In altre parole, il professionista risponde anche per colpa lieve quando il danno derivi da omissione di diligenza o da imprudenza, indipendentemente dalla difficoltà tecnica dell'attività svolta. Ne è un esempio il caso del medico che, durante un intervento di routine, dimentichi una garza all’interno della ferita: nonostante si tratti di attività sanitaria, non vi è alcuna “speciale difficoltà” e il professionista risponde anche per la più lieve negligenza.


La norma opera solo per la prestazione professionale in senso stretto, non per le obbligazioni di gestione o organizzazione, e non si applica alle prestazioni di routine o ordinaria amministrazione. L'onere di provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà grava sul professionista che intenda avvalersi della limitazione prevista dall'art. 2236 c.c. Non è sufficiente un generico richiamo alla complessità dell'attività, ma occorre dimostrare che lo specifico caso presentava profili tecnici tali da richiedere soluzioni non routinarie. Particolare rigore interpretativo è applicato in ambito sanitario, dove la disposizione trova applicazione in ipotesi sempre più circoscritte, anche in considerazione della successiva disciplina introdotta dalla Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) che distingue tra responsabilità della struttura (contrattuale) e del sanitario (extracontrattuale). Un caso in cui l’art. 2236 può effettivamente operare è quello del chirurgo vascolare che debba intervenire d’urgenza su un paziente affetto da una rarissima malformazione arteriosa: la complessità tecnica, qui, è tale da giustificare la limitazione di responsabilità ai soli casi di colpa grave.


Il nesso causale tra condotta e danno

Affinché possa configurarsi la responsabilità del professionista, non è sufficiente accertare l'inadempimento dell'obbligazione, ma occorre altresì dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente e il danno subito dal cliente. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, nei giudizi di responsabilità professionale, tale nesso deve essere provato secondo il criterio del "più probabile che non".


L'onere probatorio in materia di responsabilità professionale è stato oggetto di significativi interventi giurisprudenziali. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la storica sentenza n. 577 del 2008, pronunciata in materia di responsabilità medica ma successivamente richiamata anche in contesti professionali diversi, hanno stabilito che il cliente-creditore deve provare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e allegare l'inadempimento qualificato del professionista, indicando in maniera specifica la condotta che ritiene inadeguata e che sia astrattamente idonea a cagionare il danno lamentato. L'espressione “inadempimento qualificato” non attiene alla gravità dell'inadempimento, ma alla sua idoneità astratta a porsi come causa del danno nel ragionamento controfattuale. Si consideri, ad esempio, il caso dell’avvocato che ometta di proporre un’impugnazione: il cliente deve indicare quale atto non è stato presentato e dimostrare che, se fosse stato proposto, vi era una ragionevole probabilità di un esito diverso della causa. La prova del nesso causale materiale tra inadempimento e danno rimane a carico del danneggiato, che può assolverla anche mediante presunzioni semplici.


Spetta invece al professionista-debitore dimostrare, una volta che il creditore abbia assolto il proprio onere, o che ha correttamente adempiuto alla propria obbligazione, oppure che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. La giurisprudenza recente, tra cui l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9528 del 2024 in tema di responsabilità professionale dell'ingegnere, ha ribadito che nelle controversie relative alla responsabilità professionale il giudice deve compiere un giudizio prognostico circa il probabile esito dell'attività professionale ove correttamente eseguita, valutando se l'esatto adempimento avrebbe condotto, con ragionevole certezza, al conseguimento del risultato atteso.


Qualora il nesso causale rimanga incerto o la prova fornita risulti insufficiente, la domanda di risarcimento deve essere rigettata. Questo principio è stato confermato da numerose pronunce recenti della Cassazione, che hanno escluso la responsabilità professionale in assenza di dimostrazione che l'inadempimento sia stato causa efficiente del danno lamentato. Il cliente deve quindi allegare l'inadempimento "qualificato", ossia accompagnato da una relazione inferenziale che colleghi, anche in via astratta, la condotta omissiva o commissiva al pregiudizio subito.


L'obbligo assicurativo per i professionisti iscritti agli Ordini

A partire dal 2013, con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, è stato introdotto l'obbligo per i professionisti iscritti a Ordini o Collegi di stipulare un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. Tale obbligo, previsto dall'articolo 5 del citato decreto, risponde all'esigenza di garantire una maggiore tutela ai clienti e ai terzi danneggiati dall'attività professionale.


È importante precisare che l'obbligo assicurativo riguarda esclusivamente le professioni regolamentate, ossia quelle per le quali è richiesta l'iscrizione a un Ordine o Collegio professionale. Per le professioni non organizzate in Ordini o Collegi, pur non sussistendo un obbligo normativo, la stipula di una polizza RC professionale resta fortemente consigliata per tutelare il professionista e garantire adeguata protezione alla clientela.


La polizza deve coprire i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, compresi quelli relativi alla custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. L'obbligo assicurativo può essere adempiuto sia mediante stipula di polizze individuali che attraverso convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali degli Ordini e dagli enti previdenziali.

Per il settore sanitario, il Decreto Ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024, ha introdotto requisiti specifici e dettagliati, prevedendo massimali minimi differenziati in base al tipo di attività svolta, alla fascia di rischio e alla tipologia di operatore sanitario. Il decreto, attuativo della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), ha disciplinato in modo organico la materia assicurativa sanitaria, stabilendo requisiti minimi di garanzia per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie, con massimali che variano da 1 a 15 milioni di euro a seconda della complessità e della rischiosità delle prestazioni.


Il professionista è tenuto a rendere noto al cliente, già al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa e i relativi massimali, in modo da consentire una valutazione consapevole delle garanzie offerte. L'inadempimento dell'obbligo assicurativo, così come la violazione dell'obbligo di informazione al cliente, costituisce illecito deontologico sanzionato dall'Ordine di appartenenza, con sanzioni disciplinari che possono arrivare fino alla radiazione dall'albo.

Come tutelarsi nella pratica​

La responsabilità civile professionale rappresenta un tema di centrale importanza nel sistema giuridico italiano, caratterizzato da un continuo bilanciamento tra l'esigenza di tutelare i diritti dei clienti e quella di garantire ai professionisti la serenità e l'autonomia necessarie nell'esercizio della propria attività. La corretta comprensione dei presupposti della responsabilità, delle specificità previste dall'articolo 2236 c.c., delle regole sul nesso causale e degli obblighi assicurativi costituisce un patrimonio di conoscenze indispensabile per ogni professionista.


L'evoluzione giurisprudenziale in materia, con particolare riferimento alla prova del nesso causale e all'onere probatorio, richiede un costante aggiornamento e una particolare attenzione nella documentazione dell'attività svolta. Il professionista può tutelarsi attraverso alcune accortezze fondamentali: la formalizzazione per iscritto del contratto d'opera professionale con l'indicazione precisa dell'oggetto dell'incarico e dei limiti della prestazione; l'informativa chiara e completa al cliente sugli aspetti rilevanti dell'attività professionale; la stipula di un'adeguata polizza assicurativa con massimali congrui rispetto ai rischi dell'attività; la documentazione diligente e puntuale di ogni fase del rapporto professionale; il costante aggiornamento tecnico e scientifico; la verifica dell'assenza di conflitti di interesse.


Gli errori più frequenti nella prassi professionale che possono determinare l'insorgere di responsabilità civile includono: l'omessa o inadeguata informazione al cliente sui rischi e sulle alternative disponibili; la mancata verifica dei conflitti di interesse; l'insufficiente documentazione dell'attività svolta; il mancato aggiornamento professionale; la sottovalutazione della complessità tecnica dell'incarico; l'errata valutazione dei termini prescrizionali e decadenziali; la mancata stipula o il sottodimensionamento della copertura assicurativa.


Solo attraverso un approccio consapevole, diligente e adeguatamente documentato è possibile coniugare l'eccellenza professionale con un'adeguata gestione del rischio di responsabilità civile, garantendo al contempo la tutela degli interessi della clientela e la serenità nell'esercizio della professione.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali:
•   Art. 1218 c.c.
•    Art. 2043 c.c.
•    Art. 2946 c.c.
•    Art. 2947 c.c.
•    Art. 1176 c.c.
•    Art. 2236 c.c.
•    Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, art. 5
•    Legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco)
•    Decreto Ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023
•    Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 577/2008
•    Cass., ordinanza n. 9528/2024

Hai bisogno di una consulenza?

Contatta lo Studio:

avv.andrealucchina@gmail.com

Si riceve su appuntamento
LUN - VEN 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00