Responsabilità del dentista: quando un errore odontoiatrico dà diritto al risarcimento

La responsabilità professionale del dentista

Il rapporto tra dentista e paziente si fonda su un elemento essenziale: la fiducia. Quando una persona si affida alle cure di un odontoiatra si instaura un rapporto professionale che, dal punto di vista giuridico, comporta precisi obblighi in capo al sanitario.

Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, la responsabilità del dentista ha natura contrattuale e trova fondamento nel cosiddetto contatto sociale qualificato che si instaura tra paziente e professionista. Anche in assenza di un contratto scritto, infatti, l’accettazione del paziente e l’inizio del trattamento generano un vincolo giuridico che impone al sanitario di eseguire la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste dalla professione.

La giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, è tetragona nel ribadire che, nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria, il paziente deve dimostrare il danno subito e il nesso causale con l’attività del medico, mentre spetta al professionista provare di aver operato nel rispetto delle regole dell’arte.

La corretta esecuzione delle cure odontoiatriche

In linea generale la prestazione medica viene qualificata come obbligazione di mezzi e non di risultato. Il medico, cioè, non garantisce la guarigione del paziente ma è tenuto a impiegare tutte le conoscenze e le cautele richieste dalle leges artis per perseguire il miglior esito possibile.

Tuttavia, proprio nell’ambito odontoiatrico la giurisprudenza ha più volte evidenziato come la prestazione presenti anche una componente di risultato particolarmente significativa. Molti trattamenti dentistici, infatti, non incidono soltanto sulla salute del paziente ma anche sulla funzionalità masticatoria e sull’estetica del sorriso.

Proprio per questo motivo i giudici hanno chiarito che il dentista può essere ritenuto responsabile anche quando il trattamento non sia stato eseguito correttamente sotto il profilo tecnico, pur in assenza di un vero e proprio peggioramento patologico della situazione clinica.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte (ord. 29 dicembre 2023), osservando che l’errata esecuzione della prestazione odontoiatrica integra un inadempimento professionale quando il trattamento non sia stato eseguito secondo le regole dell’arte medica, con un risultato non conforme agli standard tecnici propri della disciplina.

Danno estetico e risultato del trattamento

Un profilo particolarmente delicato riguarda i casi in cui il trattamento odontoiatrico determini un risultato esteticamente insoddisfacente o difettoso.

Interventi come protesi dentarie, impianti o trattamenti estetici del sorriso sono spesso finalizzati non solo al recupero della funzione masticatoria ma anche (e soprattutto) al miglioramento dell’aspetto estetico. In questi casi il risultato ottenuto assume un rilievo significativo nella valutazione della correttezza della prestazione professionale.

La giurisprudenza più recente ha evidenziato come l’odontoiatria moderna presenti sempre più frequentemente una finalità anche estetica, con la conseguenza che il giudizio sulla prestazione del dentista deve tenere conto dell’esito complessivo dell’intervento, traslando di fatto la prestazione nell’alveo delle obbligazioni di risultato.

In questa prospettiva si colloca anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con riferimento proprio all’attività odontoiatrica, ha affermato che l’errata realizzazione di una protesi dentaria integra un inadempimento della prestazione professionale quando il risultato ottenuto presenti difetti estetici o funzionali. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (ord. n. 29785/2024), chiarendo che il professionista risponde quando il trattamento non sia stato eseguito a regola d’arte, anche se non si registra un aggravamento della patologia preesistente.

La documentazione clinica e l’onere della prova

Un ulteriore aspetto di grande rilievo riguarda la documentazione clinica relativa al trattamento odontoiatrico.

Il professionista sanitario è tenuto a redigere e conservare la documentazione relativa alle cure praticate, che può comprendere cartelle cliniche, radiografie, referti diagnostici e tutti gli elementi necessari a ricostruire il percorso terapeutico seguito.

La corretta tenuta della documentazione sanitaria assume un ruolo decisivo anche sotto il profilo processuale. In caso di contestazione, infatti, la documentazione clinica rappresenta spesso lo strumento principale per verificare se il trattamento sia stato eseguito nel rispetto delle regole dell’arte medica.

Proprio su questo punto la Corte d’Appello di Milano (sentenza 10 marzo 2025 n. 65) ha richiamato il principio della cosiddetta vicinanza della prova, secondo il quale l’onere probatorio deve gravare sulla parte che si trova nella migliore posizione per fornire la prova dei fatti rilevanti.

In ambito sanitario ciò significa che il medico o la struttura sanitaria, avendo la disponibilità della documentazione relativa al trattamento eseguito, devono dimostrare la correttezza del proprio operato. Quando tale documentazione risulta incompleta o carente, questa circostanza può assumere rilievo nella valutazione della responsabilità professionale.

Il nesso causale e il criterio del “più probabile che non”

Un ulteriore profilo centrale nelle controversie di responsabilità sanitaria riguarda l’accertamento del nesso causale tra l’attività del dentista e il danno lamentato dal paziente.

Nel processo civile tale accertamento non richiede una certezza assoluta ma viene effettuato secondo il criterio del cosiddetto “più probabile che non”. Il giudice deve cioè verificare se, alla luce delle conoscenze scientifiche e delle risultanze tecniche, sia più probabile che il danno sia stato causato dall’errore del sanitario piuttosto che da fattori alternativi.

Anche sotto questo profilo la valutazione tecnica assume un ruolo centrale, poiché l’accertamento del nesso causale richiede spesso un’analisi specialistica delle modalità con cui è stato eseguito il trattamento.

La valutazione tecnica e l’accertamento preventivo

Le controversie relative alla responsabilità odontoiatrica richiedono quasi sempre una valutazione tecnica specialistica, volta ad accertare se il trattamento sia stato eseguito nel rispetto delle regole dell’arte medica e se il danno lamentato dal paziente sia effettivamente riconducibile all’attività del professionista.

Proprio per queste ragioni, prima di avviare un giudizio ordinario di merito, è spesso opportuno ricorrere allo strumento della consulenza tecnica preventiva, previsto dall’art. 696-bis c.p.c., che consente di svolgere una consulenza tecnica medico-legale finalizzata ad accertare le cause del danno e a verificare la correttezza dell’operato sanitario.

Questo strumento consente non solo di chiarire gli aspetti tecnici della vicenda ma spesso anche di favorire una soluzione conciliativa della controversia, evitando l’instaurazione di un lungo giudizio ordinario.

Nel nostro studio le questioni di responsabilità sanitaria vengono affrontate con il supporto di medici legali, affiancati da specialisti di settore, al fine di verificare preliminarmente la fondatezza della pretesa risarcitoria attraverso una perizia tecnica e valutare l’eventuale avvio di una fase stragiudiziale, di mediazione o di un successivo contenzioso giudiziale.

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