Separarsi oggi: cosa è cambiato dopo la Riforma Cartabia?

Una nuova via per separarsi e divorziare

Separarsi oggi non è più come prima. Dal 1° marzo 2023, grazie alla Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), il processo familiare è stato rivoluzionato. Il legislatore ha voluto semplificare, razionalizzare e rendere più vicina alle persone una giustizia che, in materia di affetti e relazioni, ha spesso faticato a essere davvero efficace.

Ma cosa cambia, concretamente, per chi decide di intraprendere una separazione o un divorzio?

La Riforma Cartabia e la semplificazione del processo familiare

La Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), adottata in attuazione della legge delega n. 206/2021, ha inciso in modo profondo sull’assetto del processo civile, intervenendo in maniera significativa anche nel settore del diritto di famiglia. L’introduzione di un rito unitario per le controversie familiari, operativo dal 1° marzo 2023, rappresenta uno dei passaggi centrali della riforma.

Questo nuovo modello, disciplinato dagli articoli da 473-bis.1 a 473-bis.70 c.p.c., sostituisce i precedenti riti (contenzioso ordinario, rito camerale, procedimento sommario, ecc.), armonizzando le modalità processuali in un’unica struttura più lineare, applicabile a tutte le controversie in materia di famiglia, persone e minori.

L’obiettivo è una maggiore efficienza, chiarezza e coerenza, oltre a un migliore coordinamento delle domande connesse, come previsto anche dal principio di “concentrazione delle tutele” delineato dalla riforma.

Un esempio concreto: prima della riforma, un genitore che avesse voluto chiedere l’affido esclusivo del figlio minore, l’assegnazione della casa familiare e l’autorizzazione a trasferirsi con il minore all’estero, doveva avviare più procedimenti distinti. Oggi, grazie al rito unico, può presentare tutte le domande in un solo ricorso, evitando sovrapposizioni procedurali e garantendo una trattazione più organica del caso.

La riforma si muove anche in coerenza con il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 della Costituzione, e con i criteri elaborati dalla Corte EDU in materia di protezione dei rapporti familiari, imponendo una giustizia più accessibile, celere e orientata alla persona.

Un unico ricorso per separazione e divorzio

Tra le innovazioni di maggiore rilievo vi è la possibilità, prevista dall’art. 473-bis.49 c.p.c., di presentare un solo ricorso contenente, in via cumulativa o subordinata, la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). La possibilità è riconosciuta sia nei procedimenti congiunti sia in quelli contenziosi.

Questa soluzione semplifica notevolmente il percorso giudiziario, permettendo alle parti — quando possibile — di concentrare le questioni in un’unica fase e superare l’approccio sequenziale che imponeva due distinti procedimenti, spesso a distanza di anni.

L’istanza cumulativa può essere proposta congiuntamente, se vi è accordo su entrambe le domande, oppure in forma subordinata in caso di disaccordo. In quest’ultimo caso, il tribunale deciderà sulla separazione e, una volta divenuta definitiva, potrà esaminare la domanda di divorzio.

Si consideri il caso di due coniugi, privi di figli minori, che abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio, inclusa la ripartizione del patrimonio comune. In base alla normativa vigente, possono presentare un unico ricorso cumulativo, contenente entrambe le domande, e definire così l’intera vicenda coniugale in un’unica fase processuale. In presenza dei presupposti di legge, ciò consente di evitare duplicazioni istruttorie e procedurali, con una significativa riduzione dei tempi del procedimento e del costo complessivo, in termini di spese processuali.

Anche nei casi contenziosi, la possibilità di introdurre da subito entrambe le domande consente di accorpare le prove e dare coerenza alle valutazioni del giudice, contribuendo alla razionalizzazione del sistema.

Il ruolo centrale dell’avvocato

La riforma rafforza il ruolo dell’avvocato, riconoscendogli una funzione non solo difensiva, ma anche informativa, conciliativa e istruttoria, cruciale fin dalle prime fasi del procedimento. In base all’art. 473-bis.12 c.p.c., il difensore ha l’onere di depositare con l’atto introduttivo una documentazione articolata e aggiornata, che includa:

  • residenza e domicilio delle parti;
  • condizioni economiche (modello ISEE, ultime dichiarazioni fiscali, redditi, patrimonio);
  • situazione abitativa;
  • informazioni su figli minori, anche in merito a salute, educazione, relazioni familiari.

Inoltre, la riforma conferma la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, regolata dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014. Questo strumento consente ai coniugi, assistiti da almeno un avvocato ciascuno, di concludere un accordo con valore legale, evitando il ricorso al tribunale, in presenza di determinate condizioni (in particolare, assenza di figli minori o non autosufficienti, salvo autorizzazione del PM).

Si pensi a due genitori separati da anni, che desiderano modificare gli accordi originari per adeguare il mantenimento del figlio diventato universitario. Attraverso la negoziazione assistita, gli avvocati possono accompagnare le parti verso un’intesa extragiudiziale, ottenendo poi la validazione del pubblico ministero: il tutto senza udienze, con un notevole risparmio di tempo e risorse.

L’avvocato, dunque, diventa una figura mediatore e garante, fondamentale anche per la valutazione preventiva degli effetti delle scelte legali, con particolare attenzione all’equilibrio economico e alla tutela dei figli.

Nel percorso verso la separazione o il divorzio, accade spesso che le persone arrivino con aspettative non aderenti alla realtà, condizionate da racconti di terzi, spesso imprecisi o riferiti a situazioni giuridicamente molto diverse. È importante comprendere che ogni vicenda familiare ha caratteristiche proprie e richiede un’analisi specifica.

Un buon avvocato, a sommesso avviso dello scrivente, non deve assecondare acriticamente le pretese del cliente, ma ha il compito di guidarlo con lucidità — anche quando ciò comporta il suggerire concessioni ragionate, funzionali al raggiungimento di un’intesa equilibrata con la controparte. È proprio questa capacità di visione d’insieme che consente di evitare illusioni dannose e decisioni processuali mal calibrate. In molti casi, la definizione concordata — pur comportando qualche rinuncia — si rivela la scelta più sensata, se valutata in termini di tempi, costi e prevedibilità complessiva dell’esito.

Nel contesto della separazione e del divorzio, capita frequentemente che le parti vivano ogni passaggio come una battaglia personale, in cui si è convinti che ci debba essere un vincitore e un perdente. Frasi come: "mi devo sempre piegare io", "la spunta sempre lei/lui", o "ci rimetto solo io", sono purtroppo all’ordine del giorno. Ma l’accordo — quando ben calibrato — non è un segno di debolezza, bensì un atto di consapevolezza e maturità: è la scelta di non delegare a un terzo (un giudice) il proprio futuro e quello dei propri figli, rinunciando alla logica distruttiva del tutto o niente.

E proprio laddove siano coinvolti dei figli minori, il valore di un accordo condiviso assume una portata ancora più rilevante: il perseguimento del loro preminente interesse impone alle parti di sottrarli quanto più possibile al clima tossico del conflitto genitoriale protratto nel tempo. I bambini respirano quotidianamente l’ostilità dei genitori, e ciò può avere ripercussioni gravissime sul loro equilibrio emotivo e sullo sviluppo affettivo. Un’intesa, anche imperfetta, è quasi sempre preferibile a un giudizio: non solo per gli adulti, ma soprattutto per i figli.

Va infine detto, con realismo, che un buon accordo raramente lascia pienamente soddisfatta una delle parti. Proprio perché basato su reciproche concessioni, genera spesso in entrambi i contendenti la sensazione di aver ceduto troppo. Ma è questa sensazione condivisa — il fatto che nessuno 'abbia vinto' del tutto — a rendere l’intesa sostanzialmente equa e potenzialmente stabile nel tempo.

Tutele rafforzate per i figli

Un punto qualificante della riforma riguarda la centralità dell’interesse del minore, già sancito dall’art. 337-ter c.c., oggi rafforzato nella prassi e negli obblighi istruttori imposti dal nuovo rito.
Il legislatore ha introdotto meccanismi per garantire che le condizioni stabilite dai genitori, o richieste dalle parti, siano effettivamente rispondenti al benessere dei figli.

In particolare, l’art. 473-bis.12, comma 3 c.p.c., impone alle parti di fornire informazioni dettagliate circa:

  • la situazione sanitaria e scolastica dei figli;
  • le modalità di cura e relazione con ciascun genitore;
  • il contesto abitativo e relazionale.

Il giudice, anche in presenza di un accordo, ha il dovere di valutarne la rispondenza all’interesse del minore e può modificare d’ufficio le condizioni, ai sensi dell’art. 337-ter c.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 473-bis.9 c.p.c., è previsto un criterio di priorità nella trattazione dei procedimenti che coinvolgono minori, per garantire tempestività ed evitare conseguenze pregiudizievoli sul loro sviluppo.

Ad esempio, due genitori propongono un affido condiviso con collocamento alternato settimanale, ma il padre lavora su turni notturni e risiede a oltre 50 km dalla scuola. In fase istruttoria, il giudice può ritenere l’accordo inadeguato e disporre un collocamento prevalente presso la madre, modulando i tempi di permanenza in funzione delle esigenze del minore. La valutazione non si limita alla volontà delle parti, ma privilegia la stabilità, la prossimità e la continuità affettiva.

Riforma Cartabia: verso un processo più snello e attento alla persona

Il nuovo impianto normativo introdotto dalla Riforma Cartabia segna un passaggio decisivo verso un processo familiare più funzionale, coerente e rispettoso della persona. La razionalizzazione del rito, la possibilità di cumulare separazione e divorzio, la valorizzazione dell’avvocato come figura di garanzia e la rinnovata attenzione al minore costituiscono elementi strutturali di un sistema che mira non solo alla rapidità, ma anche alla qualità della decisione.

Il processo di separazione non è più solo luogo di scontro, ma ambito di composizione dei conflitti, in cui la giurisdizione è chiamata a svolgere una funzione anche sociale, educativa e preventiva.

L’insieme delle innovazioni introdotte configura un sistema processuale che richiede competenze giuridiche articolate e sensibilità relazionale, in linea con la funzione costituzionale dell’avvocatura e con i principi di efficienza e tutela delle persone.

Come ogni riforma, anche quella introdotta dalla Cartabia potrà dirsi pienamente efficace solo se accompagnata da un'applicazione coerente e consapevole da parte dei tribunali e da una giurisprudenza che sappia interpretarne i principi in modo equilibrato e attento alle persone.

L'avvocato, in questo scenario, resta una figura imprescindibile per tradurre la norma in tutela concreta, prevenire conflitti e costruire soluzioni sostenibili.

Se desideri sottoporre il tuo caso o ricevere una prima consulenza, è possibile prenotare un appuntamento presso le nostre sedi.

Riferimenti normativi:

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
  • Legge 26 novembre 2021, n. 206
  • Articoli da 473-bis.1 a 473-bis.70 c.p.c.
  • Art. 473-bis.9 c.p.c.
  • Art. 473-bis.12 c.p.c.
  • Art. 473-bis.49 c.p.c.
  • Art. 337-ter c.c.
  • D.L. 12 settembre 2014, n. 132
  • Legge 10 novembre 2014, n. 162
  • Art. 111 Cost.
  • Art. 6 CEDU
  • Art. 8 CEDU

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